Ecobonus e sismabonus al 110% con sconto in fattura ed ampia possibilità di cessione del credito fino al 2021. Il Decreto Rilancio, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, ha potenziato le agevolazioni attualmente esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia.
L’Ecobonus sarà fruibile per gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici.
L’Ecobononus e sismabonus hanno finalmente ricevuto la conferma ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“. E’, comunque, necessario attendere i provvedimenti attuativi.
Il testo definitivo, non ha effettuato sostanziali modifiche rispetto a quanto già abbiamo spiegato in precedenza. E’ stato quindi, confermato l‘Ecobonous e sismabonus del 110% per gli interventi sui condomini e sulle singole unità immobiliari all’interno dei condomini. I lavori sono agevolabili sugli edifici unifamiliari solo se risultano come prima abitazione.
La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.
Indice degli Argomenti
- Ecobonus e sismabonus al 110% e sconto in fattura
- Ecobonus e sismabonus al 110%
- Quali interventi sono compresi nell’Ecobonus e sismabonus?
- Ecobonus e pannelli fotovoltaici
- Ecobonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
- Ecobonus e sismabonus possono essere estesi alle facciate?
- Ecobonus e Sisma Bonus al 110%: i requisiti
- Superbonus per gli impianti fotovoltaici
- Il riscaldamento a pavimento rientra nell’Ecobonus 110%?
- Come funziona l’applicazione dell’Ecobonus?
- Come richiedere Ecobonus?
- La cessione del credito di imposta alle banche
- Ecobonus e Sismabonus: FAQ
Ecobonus e sismabonus al 110% e sconto in fattura
A partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 partirà il bonus del 110% per i lavori in casa finalizzati al risparmio energetico e all’adeguamento antisismico.
La detrazione prevista ha l’obiettivo di coprire l’intero importo della spesa sostenuta, con una “percentuale di ritorno” per il contribuente.
Il credito d’imposta sarà pari al 110% della spesa sostenuta e troverà applicazione per i lavori in edifici singoli che in condominio.
Oltre all’aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata dal doppio intervento di ripristino del meccanismo dello sconto in fattura, accanto alla possibilità di cessione del credito d’imposta alla banca.
L’obiettivo è consentire alle famiglie di fare lavori in casa a costo zero, seguendo due diverse vie:
- Anticipando il costo dei lavori, con una successiva cessione del credito d’imposta alla banca o ad altri intermediari finanziari, in modo da poter ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;
- Cedendo il credito d’imposta all’impresa che realizza i lavori che, a sua volta, potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte o cederlo a sua volta senza limiti, e anche alle banche.
Rimane, comunque, la possibilità di usufruire dell’ecobonus e del sismabonus in detrazione fiscale, con la dichiarazione dei redditi, per 5 anni.
i seguito puoi trovare il link, per avere maggiori dettagli sull’Ecobonus 2020:Ecobonus 2020: cos’è e a chi spetta?
Ecobonus e sismabonus al 110%
La detrazione al 110% non spetta però a tutti.
Si dovrebbe applicare soltanto agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
La detrazione con aliquota del 110%, non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici non adibiti ad abitazione principale. La detrazione, quindi, non riguarda le seconde case, gli immobili delle imprese, gli uffici utilizzati per lo svolgimento della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.
Le seconde case possono rientrare nell’agevolazione solo se si trovano all’interno di condomini in cui si stanno effettuando lavori generali di efficientamento energetico.
Quindi, riassumendo, il bonus non riguarda persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione abituale.
Quali interventi sono compresi nell’ecobonus e sismabonus?
Quanto all’Ecobonus, spetterebbe la detrazione IRPEF al 110% per i seguenti interventi:
- Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (quindi il cappotto termico) che riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
- Gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microco-generazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L’aliquota del 110%, inoltre, spetterebbe per tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica, come l’installazione di pannelli o schermature solari, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.
Ecobonus e pannelli fotovoltaici
L’agevolazione può essere utilizzata anche per l’installazione di pannelli fotovoltaici, che utilizzano la luce del sole per produrre energia. Oltre ad essere una fonte di energia “verde” e rinnovabile, uno dei vantaggi è il significativo risparmio in bolletta per le famiglie.
Come detto, uno dei casi in cui l’Ecobonus viene concesso, infatti, è la realizzazione di interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Inclusi nella disposizione sono gli impianti ibridi o geotermici, anche, appunto, abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici. La detrazione prevista per questo genere di interventi è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Viene inoltre riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
I lavori possono essere poi effettuati anche sugli edifici unifamiliari, con una detrazione su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro, riconosciuta anche per quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Per quanto riguarda, in particolare, l’installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici, il tetto massimo di detraibilità è 48.000 euro e “comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico”, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Il decreto prevede inoltre l’obbligo di cessione al Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia autoprodotta e non consumata.
Ecobonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici
L’Ecobonus, però, non copre soltanto i costi di interventi di efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici. Un’altra opportunità contemplata dalla maxi agevolazione è l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sempre con riferimento alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.
Ecobonus e sismabonus possono essere estesi alle facciate?
Qualora nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, si vuole restaurare la facciata esterna della propria casa o installare pannelli fotovoltaici, lo sconto viene esteso e tutte le opere riceveranno una detrazione del 110%.
Ecobonus e sisma bonus al 110%: i requisiti
Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata, inoltre, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare requisiti tecnici minimi che consentano il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Qualora non sia possibile, è necessario il conseguimento della classe energetica più alta, la classe energetica deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica – APE, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Superbonus per gli impianti fotovoltaici
Superbonus al 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
L’installazione degli impianti fotovoltaici deve, comunque, essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di riqualificazione energetica.
In caso di interventi di:
- Ristrutturazione edilizia;
- Nuova costruzione;
- Ristrutturazione urbanistica;
il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
Le nuove disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Il riscaldamento a pavimento rientra nell’ecobonus 110%?
Gli impianti di riscaldamento a terra o a pavimento permettono di ridurre i costi in bolletta e la dispersione termica.
Possono, quindi, essere considerati interventi di efficientamento energetico che danno diritto all’Ecobonus, al 110%?
Occorre una certificazione da parte di un tecnico competente che certifichi che l’intervento ha migliorato la prestazione energetica della casa ed eventualmente di quante classi (per l’ottenimento del Bonus al 110% è necessario un miglioramento di almeno due classi energetiche).
Il campo di applicazione dell’Ecobonus, comprende oltre agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche il fotovoltaico, gli accumulatori, l’isolamento delle pareti, l’impianto di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli interventi di riqualificazione energetica.
Chi aveva intenzione di effettuare un rifacimento del pavimento solo a scopo estetico, potrebbe riconsiderare l’idea e prevedere un intervento più ampio che includa il sistema di riscaldamento a terra.
Come funziona l’applicazione dell’ecobonus?
L’intento del Governo attraverso l’introduzione dell’Ecobonus e Sismabonus al 110% è rilanciare l’attività edilizia ed affrontare, al contempo, la grave crisi climatica del pianeta. Sostanzialmente,il superbonus consentirà di realizzare i lavori nelle abitazioni a costo zero per i cittadini.
Effettuando questi lavori che abbiamo visto, i contribuenti possono ottenere una detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all’azienda che ha effettuato i lavori. L’impressa a sua volta potrà cedere illimitatamente il credito a fornitori e anche istituti bancari ottenendo immediata liquidità.
Lo scopo è creare un virtuoso meccanismo di mercato in cui i cittadini effettueranno lavori di riqualificazione energetiva senza alcun esborso, le Pmi lavoreranno di più grazie ai maggiori incentivi, gli istituti di credito o le grandi imprese pagheranno meno tasse e lo Stato vedrà aumentare l’occupazione e il Pil.
Come richiedere ecobonus?
Per richiedere la detrazione, è necessario inoltrare la richiesta tramite il sito istituzionale dell’Agenzia ENEA.
Innanzitutto è necessario registrarsi e accedere al sistema.
Poi, occorre inserire i dati anagrafici del beneficiario della detrazione, nonché quelli relativi all’immobile su cui si sono svolti gli interventi
Occorre, poi, indicare nella procedura il comma di legge da applicare, compilare gli allegati e dopo aver verificato i dati si può inviare la dichiarazione.
La cessione del credito di imposta alle banche
Il trasferimento del credito è consentito per tutti gli interventi di efficienza energetica, riguardanti le parti comuni condominiali sia effettuati sulle singole unità immobiliari.
La detrazione può essere ceduta ai fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili o ad altri soggetti privati (Agenzia delle Entrate, nelle circolari n. 11/E/2018 e n. 17/E/2018, soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione).
Solo per i contribuenti incapienti (ovvero i soggetti che nell’anno a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area”) hanno la possibilità di cedere il credito anche a istituti di credito o intermediari finanziari.
Per il sismabonus, invece, la cessione è possibile solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, che danno diritto ad una detrazione maggiorata del 75% o dell’85% delle spese sostenute.
Ogni condomino potrà trasferire la detrazione, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito, degli intermediari finanziari e delle amministrazioni pubbliche.